A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.
Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.
Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.
Per le esigenze delle parrocchie possono utilizzarsi il lavoro accessorio, disciplinato dagli articoli 70-74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (Legge Biagi), le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, ex articolo 67, comma 1, lettera l) e articolo 53 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), o, per finire, le collaborazioni coordinate e continuative a progetto (Co.Co.Pro.) disciplinate dagli articoli 61-69 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Chiaramente occorre precisare che i contratti di questo tipo hanno almeno due caratteristiche importanti. Da una parte i costi economici ulteriori rispetto al compenso netto erogato al collaboratore (ossia gli oneri contributivi e le ritenute fiscali) che il committente è tenuto ha versare agli istituti previdenziali e all’erario, mentre la seconda è costituita dagli adempimenti amministrativi che accompagnano la nascita, la gestione e la conclusione del rapporto giuridico di lavoro.
Il lavoro accessorio, le prestazioni occasionali di lavoro autonomo e il Co.Co.Pro. non possono essere utilizzati indifferentemente e a prescindere dalla sostanza della singola collaborazione: così, per esempio, alcuni servizi possono essere inquadrati tra le prestazioni occasionali ma non come lavoro accessorio, altri servizi possono essere regolarizzati come Co.Co.Pro. ma non come prestazioni occasionali, altri ancora non possono mai costituire l’essenza di un progetto di Co.Co.Pro.
L’attivazione di qualsiasi collaborazione retribuita deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro nel quale si concordano almeno: il tipo di collaborazione, la specie delle mansioni, la durata della collaborazione, l’orario giornaliero o settimanale, la retribuzione.
Non solo, è opportuno rimarcare due importanti precisazioni. In ordine alla figura del responsabile e di colui che lo coadiuva non sono utilizzabili né il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e ne l’appalto di servizi.
Il divieto di stipulare un contratto a tempo determinato è disposto dall’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001 che subordina la possibilità di apporre un termine al lavoro subordinato in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Pur non essendo più richiesto che queste ragioni siano di natura straordinaria, resta il fatto che il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato pertanto la giurisprudenza esclude che il termine sia legittimo se l’unica ragione è il bisogno transitorio del datore di lavoro.