I lavori socialmente utili possono essere utilizzati per offrire occasioni di reddito e opportunità ai percettori di ammortizzatori sociali – ovvero coloro che riscuotono indennità legate all’istituto della cassa integrazione straordinaria, disoccupazione o mobilità – anche se, poi, l’impiego non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Questa particolarità pone in evidenza una mancanza di garanzie puntuali in fatto di diritto del lavoro; in effetti, l’assenza di un contratto di lavoro non permette di disporre di uno strumento che indichi in maniera precisa e chiara i diversi obblighi contrattuali delle parti stipulanti.
I lavoratori che usufruiscono di un lavoro di questo tipo devono prestare, nell’arco di una settimana, almeno 20 ore di lavoro con un massimo di otto ore giornaliere.
Secondo le disposizioni che regolano i lavori socialmente utili, il limite delle venti ore non si può applicare ai lavoratori che usufruiscono un trattamento previdenziale inferiori alle 533,12 euro mensili, dati Istat 2010, in questo caso l’orario di lavoro deve essere ridotto in modo proporzionale.
È comunque consentito stipulare un accordo sulla distribuzione dell’orario nei giorni settimanali anche se non possibile, ad ogni modo, impiegare un lavoratore per una quota oraria superiore ai limiti fissati dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.
Non solo, le disposizioni prevedono che al lavoratore, qualora superi la quota oraria definita con l’apposito accordo sottoscritto tra le parti, compete per le giornate di effettiva presenza un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe.
L’Ente Locale deve presentare al Centro per l’Impiego competente un progetto dettagliando in modo preciso la qualifica di inserimento del lavoratore e l’ambito di impiego. Secondo il disposto del decreto n. 468 del 1 dicembre 1997 i lavoratori sono scelti fra quelli residenti nel Comune o nell’area della Sezione Circoscrizionale per l’impiego dove si svolgono le attività, con precedenza per i residenti nel Comune e secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.
Non possono essere utilizzati i percettori di ammortizzatori sociali tutelati dalla legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), i lavoratori che possono usufruire del congedo biennale ai sensi dell’articolo 42 D.Lgs. 151/2001, i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nel periodo tutelato dalle leggi sulla maternità e paternità e, infine, i lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva (corsi professionali per il reinserimento lavorativo).