La Finanziaria 2010 prevede due interessanti novità per l’apprendistato.
Il comma 154 delle Legge Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ribadisce il principio sociale ed economico dell’apprendistato come strumento di formazione e istruzione professionale.
In realtà, l’apprendistato trova il suo riconoscimento in altre precedenti normative, tra cui il Dlgs 276/2003.
La Finanziaria 2010 stanzia risorse aggiuntive rispetto a quelle già in precedenza previste dalla legge 296/2006.
Ma c’è di più. La Finanziaria 2010 al comma 155 prevede la percentualizzazione della retribuzione. Questa novità era già in precedenza prevista da una circolare del 2008, ma ora diventa un preciso riferimento normativo.
La norma prevede un’alternativa all’inquadramento fino a due livelli inferiori a quello di arrivo. È lasciata ampia discrezionalità in sede contrattuale, da quello aziendale fino ad arrivare alla contratto di lavoro nazionale, per rapportandola alla qualifica corrispondente.
In questo modo il Legislatore intende applicare la gradualità rispetto all’anzianità di servizio: la retribuzione crescerà durante lo svolgimento dell’attività lavorativa come apprendista.
I commi 132 e 133 introducono uno nuovo incentivo alle assunzioni. In questo modo il lavoratore ha a disposizione, insieme agli altri già ampiamente collaudati, di un nuovo strumento per agevolare la propria assunzione.
Per il solo 2010 è corrisposto un incentivo alfine di concretizzare il ricollocamento del lavoratore temporaneamente in stato di necessità.
Per usufruire dell’incentivo occorre possedere almeno due requisiti: anzianità contributiva di almeno 35 anni e di non essere disoccupato o cassaintegrato.
L’interessato se accetta di collocarsi con uno stipendio inferiore di almeno del 20% rispetto all’ultimo percepito, allora lo stato garantirà una contribuzione figurativa fino alla data per l’ottenimento della pensione di vecchiaia.
Ricordiamo che questo incentivo ha validità fino al 31 Dicembre 2009.
Data la particolarità di questo meccanismo occorrerà chiarire meglio l’ammontare della contribuzione figurativa.
Infatti, occorrerebbe comprendere a quale quota retributiva verrà applicato la contribuzione figurativa: sull’intero ammontare o sulla parte ridotta del 20%?
Questo serve a comprendere il reale importo della parte figurativa corrisposta dallo stato.
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