La legge Finanziaria amplia la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale ed accessorio.
Questa particolare forma di lavoro, previsto dagli articoli 70 e successivi dalla Legge n. 276/2003, trova nella legge Finanziaria, così come prevedono i commi 148 e 149, un ampliamento di tipo normativo. Grazie alla legge Finanziaria anche la Pubblica Amministrazione può utilizzare questa particolare strumento di lavoro.
Premesso che la struttura di fondo di questo particolare contratto di lavoro non è stato modificato ma semmai è cambiata l’ambito applicativo.
Un Ente Locale (sia esso Provincia, Regione, Comune o Comunità Montana) può ricorre a questa forma di collaborazione per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti.
I giovani con un’ età inferiore ai 25 anni e iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo.
In questo modo gli Enti Locali, Scuole o Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, possono ricorre a questo particolare contratto nei week – end (dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì), durante i periodi di vacanza estiva (1° giugno – 30 settembre), nel periodo natalizio (1° dicembre – 10 gennaio) e pasquale (dalla domenica delle Palme al martedì dopo Pasqua).
Gli studenti universitari con meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno, vale a dire durante un arco temporale di 365 giorni e in tutti i settori.
Un’altra novità coinvolge le imprese familiari. La legge Finanziaria permette, oltre a confermare il limite dei 10000 euro l’anno e la contribuzione relativa parificata a quella di lavoro dipendente, l’applicazione della disposizione a tutte le imprese familiari e non solo quelle relative al “al commercio, al turismo ed ai servizi”.
Gli Enti Locali possono ricorrere, con opportuni contratti, anche ai pensionati. Questi possono prestare attività occasionale ed accessoria in tutti i settori e con diversi soggetti giuridici, compreso gli Enti Locali.
Non solo, la Finanziaria ha anche ampliato la sfera di attività del lavoro occasionale e accessorio inserendo il maneggio di cavali e delle scuderie.
I lavoratori dipendenti a tempo parziale, o part-time, regolarmente occupati possono svolgere lavoro accessorio con qualsiasi altro committente che non sia il proprio datore di lavoro.
I lavoratori in questo modo percepiranno i compensi (fino a 5000 euro netti presso ogni singolo committente) esenti da imposizione fiscale.
La presente disposizione che, al momento, ha natura sperimentale e vale soltanto per l’anno 2010, ed è applicabile a qualsiasi soggetto senza limiti di età, settore produttivo e qualsiasi forma di contratto a tempo parziale: determinato od indeterminato, orizzontale, verticale o misto.
Il legislatore ad ogni modo ha previsto un limite: le prestazioni occasionali ed accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale.
Per instaurare un rapporto di lavoro di questo tipo è necessario informare il centro di contatto Inps – Inail utilizzando le opportune forme di comunicazione, quali in numero telefonico 803164, a mezzo fax 800.657.657 o per via telematica alla sezione “Punto Cliente” del sito Inail.
Nella predetta comunicazione dovranno essere inviati tutti i dati del committente e le informazioni che identificano la natura e la tipologia del contratto stesso.
In mancanza di detta comunicazione il rapporto non può rientrare nella fattispecie.
È opportuno ricordare che la prestazione occasionale e accessoria non presuppone alcuna forma scritta.
Il requisito essenziale per questa particolare forma di collaborazione si trova dal valore complessivo di 5000 euro per ogni committente.
Secondo l’indirizzo espresso dall’ INPS con la circolare n. 88/2009 il valore complessivo va inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore: da ciò ne consegue che per il singolo committente il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore è pari a 6.600 euro annui.