È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2011 il Decreto Interministeriale del 6 giugno 2011 riguardante la riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell’ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Nell’ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 una quota di 10 milioni di euro è riservata alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, come identificati nelle premesse, aventi sede legale nelle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione guadagni di cui all’allegato sub. B facente parte integrante del presente decreto, in relazione ad operazioni finanziarie a favore di imprese ubicate nelle medesime province.
La riserva ha validità per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore dal presente decreto e opera in caso di carenza di risorse disponibili per la concessione di cogaranzie e controgaranzie.
Ricordiamo che la stessa legge del 23 dicembre 1996 n. 662 prevede, ad esempio, al comma 210 per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a) del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete.
Il credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l’esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per la iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.