La riforma del lavoro ha modificato l’elenco dei casi in cui si può utilizzare il contratto a chiamata e specifica i soggetti che possono stipulare rapporti di lavoro intermittente.
Dal 18 luglio 2012 (circolare n. 18/2012 Ministero del lavoro), sono cambiati i requisiti: possono sottoscrivere un contratto di lavoro intermittente “soggetti con più di 55 anni di età e soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età”. La violazione del limite dei 25 anni di età comporta per le aziende il rischio che il rapporto di lavoro subordinato si trasformi in lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Proibita la chiamata libera nei periodi di weekend, ferie, vacanze natalizie e pasquali. La riforma del lavoro, con la legge n. 92 del 2012 mirata ad evitare l’abuso delle forme contrattuali flessibili per nascondere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha modificato anche l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 27 del 2003 che consentiva di ricorrere in qualunque momento al lavoro intermittente
“per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali” nonché in “ulteriori periodi predeterminati dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”.
Dal 18 luglio 2012, è possibile utilizzare il contratto di lavoro intermittente nei seguenti casi:
*per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” (art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003);
*il lavoratore deve avere più di 55 anni di età e meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Nello specifico, la prima norma si riferisce alla contrattazione collettiva che individua le “esigenze” e i “periodi predeterminati” che giustificano il ricorso al lavoro a chiamata in base ai bisogni di ogni specifico settore merceologico che giustificano la stipula di contratti di lavoro intermittente.
Per quanto riguarda i soggetti che possono stipulare il contratto di lavoro intermittente la tabella elenca tutte le attività che possono utilizzarlo, tra le quali ad esempio le attività svolte da camerieri, barbieri, custodi, fattorini, personale degli ospedali, benzinai, guardiani, portinai, ecc..