Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 18 del 2012, stabilisce che la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore può essere effettuata tramite sms, fax o posta elettronica anche non certificata.
Precisa, inoltre, anche le modalità di comunicazione preventiva della chiamata del lavoro intermittente : le comunicazioni vanno indirizzate ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro reperibili sul sito del Ministero e in particolare le comunicazioni tramite posta elettronica vanno inviate esclusivamente agli indirizzi di posta istituzionale.
Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, secondo le “modalità semplificate” richieste dalla legge, nella comunicazione vanno indicati semplicemente i dati identificativi del lavoratore, il giorno o i giorni in cui il lavoratore effettua la prestazione lavorativa nell’arco di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione. Non è necessario indicare anche l’orario in cui il lavoratore sarà occupato nella singola giornata.
Per quanto riguarda la comunicazione per prestazioni lavorative effettuate per diversi giorni nei 30 giorni successivi, è possibile una comunicazione unica, nella quale il datore di lavoro dovrà indicare il numero dei giorni in cui il lavoratore svolge l’attività lavorativa con relativa data.
Può succedere, però, che il datore di lavoro comunichi più di una giornata di lavoro a chiamata nei successivi 30 giorni e che il lavoratore, per motivi vari, sia assente dal lavoro proprio nei giorni comunicati. In questo caso la comunicazione può essere modificata o annullata in qualunque momento inviando tempestivamente una successiva comunicazione prima dell’inizio della prestazione lavorativa. È molto importante comunicare tempestivamente la modifica o l’annullamento della comunicazione, ad evitare sanzioni.
In proposito, il Ministero così chiarisce: “In assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata è da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva”.
Se poi il lavoratore lavora in un giorno diverso da quello indicato dalla comunicazione, in caso di comunicazione di una sola prestazione o di un ciclo di prestazioni, l’eventuale chiamata del lavoratore in giorni che non coincidono con quelli comunicati, oltre alle conseguenze retributive e contributive, viene applicata una sanzione da 400 euro a 2.400 euro, per mancata comunicazione preventiva.