Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha sentito la necessità di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero, un chiarimento a proposito del lavoro intermittente e servizi di media audiovisivi.
Infatti, il Ministero, attraverso l’interpello n. 28 del 13 settembre 2012 intitolato come “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – servizi di media audiovisivi”, ha risposto in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente nell’ipotesi di servizi di media audiovisivi, ovvero per servizi prestati via internet ex D.L.vo n. 177/2005, nella misura in cui gli stessi possano essere assimilati alle attività espletate dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi.
Queste particolari attività sono contemplate al n. 43, R.D. n. 2657/1923, così come richiamato dalla lettura in combinato disposto dell’art. 40, D.L.vo n. 276/2003 e del Decreto 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
Nello specifico, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se alla luce delle novella normativa operata dal D.Lgs. n. 44/2010, in merito alla disciplina contenuta nel citato D.L.vo n. 177/2005, il contratto di lavoro intermittente possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di servizi di live streaming, webcasting ovvero per servizi prestati via internet connotati dai caratteri della discontinuità ed intermittenza.
Per la Direzione del Ministero, alla luce degli argomenti trattati ed emersi nell’interpello in questione, conferma che
Il contratto in questione costituisce una tipologia di lavoro subordinato, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine e si caratterizza per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, individuate in ragione delle specifiche esigenze del datore di lavoro
Così, in sostanza,
… In definitiva, sulla base di quanto sopra evidenziato nell’ottica di un ampliamento del concetto di servizi espletati dagli operatori addetti agli spettacoli televisivi menzionato nel n. 43 del R.D. n. 2657/1923, si ritiene che il contratto di lavoro intermittente possa essere utilizzato anche per l’assunzione di lavoratori addetti a servizi di live streaming, webcasting ovvero a servizi prestati su internet, di natura discontinua ed intermittente nel rispetto delle condizioni sopra richiamate