Lo scorso 27 settembre 2011 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, Maurizio Sacconi, ed il Ministro del Lavoro, dell’Occupazione e della Sanità francese, Xavier Bertrand, hanno sottoscritto la una dichiarazione di cooperazione in materia di controllo della mobilità transnazionale dei lavoratori e di lotta contro il lavoro illegale.
In base all’intesa sottoscritta dai due Paesi si provvederà anche alla verifica dell’applicazione delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro e dell’occupazione previste dalla Direttiva 96/71/CE, riguardante la mobilità dei lavoratori realizzata nell’ambito di una prestazione di servizio.
Nel quadro del diritto internazionale di riferimento, le autorità competenti potranno, in particolare, prestarsi mutua assistenza nello studio e nella realizzazione di azioni di prevenzione, nello scambio di informazioni sui rispettivi metodi di controllo e di lavoro e sulle eventuali variazioni della normativa, anche procedendo ad azioni coordinate di controllo.
Ricordiamo che la Direttiva 96/71/CE si applica alle imprese stabilite in uno stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori nel territorio di uno Stato membro. Non solo, la direttiva non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardi al personale navigante.
Sono tenuti a seguire la direttiva le imprese che distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia.
Secondo le decisioni europee risultano coinvolti anche le imprese che distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro – in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo – purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia o che distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo cede temporaneamente.