Le norme che disciplinano il controllo dello stato di malattia del lavoratore sono contenute in riferimenti normativi differenti.
In effetti, per il settore privato occorre fare riferimento alla legge 638/1983 e al decreto 15 luglio 1986, mentre i decreti 165/2001, insieme al decreto 18 dicembre 2009, si riferiscono al segmento pubblico.
Questi riferimenti fissano le fasce di reperibilità, tenendo conto l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi.
Il medico fiscale, che tra l’altro può essere inviato dal datore di lavoro, ha il compito di accertare la presenza in casa dell’assistito, può visitarlo e verificare che si stia curando. Può decidere, inoltre, di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione e le sue decisioni sono insindacabili, in questo caso il lavoratore è tenuto ad eseguirle.
Le norme stabiliscono che il lavoratore pubblico o privato, qualora risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
Vale la pena a questo riguardo mettere in evidenza le differenti interpretazioni della giurisprudenza.
In effetti, la corte di Cassazione, sezione lavoro, con due sentenze, la 1942/90 e 4940/94, è intervenuta in argomento chiarendo che l’obbligo di reperibilità nelle fasce stabilite vale fino a quando il medico fiscale non abbia effettuato la propria visita ed accertato l’infermità.
In pratica, una volta accertato lo stato di malattia da parte del medico fiscale, il dipendente non è costretto a rimanere in casa durante le fasce orarie di reperibilità ai fini di ulteriori accertamenti domiciliari in ordine al permanere delle condizioni patologiche.
La suprema corte esclude che l’assenza del lavoratore in sede di una successiva ispezione domiciliare possa comportare decadenza dall’indennità per il periodo di malattia già accertato.
Il lavoratore dipendente ha però l’obbligo di curarsi per evitare il prolungamento della prognosi dovuto ad un’ incompleta guarigione causata da un’uscita anticipata.
salve volevo sapere se è possibile cambiare il domicilio durante la malattia.
grazie mille
cordiali saluti
volevo sapere se durante la malattia il dirigente medico può recarsi presso altra struttura ospedaliera ( non la propria) per svolgere aggiornamento professionale facoltativo:
cordiali saluti