Il Ministero del lavoro, attraverso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, ha fornito alcuni, mediante l’interperllo n. 35/2011, chiarimenti in merito ad alcune osservazioni avanzate dall’Avia, ovvero Assistenti di Volo Italiani Associati, a proposito agli accordi di mobilità anteriori al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla Legge n. 122/2010), ma operanti in epoca successiva.
L’Avia ha chiesto, infatti, alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 12, comma 12 ter, lett. a) della legge in oggetto, ossia relativo all’incremento dell’età pensionabile in relazione all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT verso i lavoratori destinatari di procedure di mobilità già sottoscritte in sede ministeriale prima dell’entrata in vigore della stessa legge (30 aprile 2010).
Applicando le disposizioni in merito allo slittamento di un periodo di tre mesi del requisito di età insieme alla finestra di 12 mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti, prevista già a decorrere dall’anno 2011 (Legge n. 122/2010), secondo le osservazioni dell’Avia ciò comporterebbe la maturazione del diritto alla pensione successivamente alla scadenza della mobilità medesima, con conseguente vuoto reddituale per tutto il periodo precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Per queste considerazioni l’Avia chiede al Ministero se esistono possibili salvaguardie per tutti i soggetti che risultano inseriti in accordi sindacali di mobilità, già approvati in sede ministeriale prima dell’entrata in vigore della legge, ancorché la procedura di mobilità sia stata posticipata.
Il parere del Ministero conferma che la volontà del legislatore è stata quella di salvaguardare i diritti acquisiti o comunque la posizione previdenziale di determinati categorie di soggetti (cfr. ad es. art. 59, commi 6, 7, 8 L. n. 449/1997 o art. 1, comma 18 e 18 bis L. n. 243/2004).
In base al testo, secondo l’interpello in esame, del decreto n. 78/2010 non è stata prevista la possibilità di escludere l’incremento dei requisiti di età di cui al comma 12 ter, così come dalla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Per questa ragione, per la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, non è possibile pensare di limitare il campo di applicazione della legge così come richiede l’Avia.