Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la circolare n. 42 del 9 dicembre 2010 pone in evidenza alcune istruzioni in materia di vigilanza in ambienti di lavoro.
Il luogo di lavoro è certamente una micro-area da tutelare al fine di evitare il manifestarsi di situazioni insalubri. Per questa ragione occorre intervenire in modo diretto attraverso direttive e indicazioni di massima, così come la recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In effetti, con questa circolare il Ministero ha posto in evidenza la necessità di rafforzare il controllo di appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate, o appalti che espongono al rischio di asfissia od intossicazione per esposizione a gas nocivi o ad esalazioni.
La circolare prevede che le direzioni provinciali del lavoro debbono, in modo tempestivo, elaborare piani di intervento nelle realtà maggiormente interessate a tali problematiche.
L’intervento deve essere espletato attraverso un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio.
Gli interventi delle direzioni dovranno essere condivisi con gli organi territoriali di vigilanza, ed in particolare si dovrà valutare il duvri, ovvero documento unico di valutazione del rischio interferenziale, che deve essere predisposto dalle aziende committenti.
Secondo le osservazioni ministeriali, sono da ritenere oggetto della verifica da parte degli uffici competenti anche le misure di protezione e prevenzione apprestate per l’esecuzione dei lavori, il grado di formazione-informazione dei lavoratori e delle aziende appaltatrici in merito ai rischi derivanti dalle lavorazioni che dovranno svolgere, e, in ultimo il grado di efficienza del sistema organizzativo d’emergenza.
Per inciso, il nostro Legislatore è particolarmente presente in questo particolare settore. Ad esempio, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, all’articolo 7 il Legislatore stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.