Il lavoro notturno è una materia abbastanza regolata tanto da prevedere l’esenzione per alcune categorie di lavoratori. Ricordiamo, a questo proposito, la tutela nei confronti delle lavoratrici uin stato di gravidanza prevista dalla legge del 9 dicembre 1977 n. 903.
Successivamente, la legge n. 25 del 5 febbraio ha previsto ulteriori novità a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari.
Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ovvero Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, indica con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno.
A questo riguardo al comma 1 dell’articolo 53 precisa che è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino mentre al comma 2 si prevede la loro esenzione, o meglio non sono obbligati, a prestare lavoro nel periodo cosiddetto notturno.
Non solo, è anche previsto per la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa e la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni: con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell’assistenza ai figli rispetto all’organizzazione del lavoro.
Il comma 3 dell’articolo 53 introduce una novità, ovvero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Per comprendere pienamente la locuzione utilizzata, “a proprio carico”, è opportuno leggere la Risoluzione del Ministero del lavoro del 6 febbraio 2009, n. 4.
In particolare, per la Risoluzione del Ministero la locuzione “a proprio carico” deve essere ricollegata e resa omogenea a quanto disposto a proposito della concessione dei permessi lavorativi: il disabile è “a proprio carico” quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.
La circolare INPS del 23 maggio 2007 n. 90 chiarisce ulteriormente il tutto
tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità