Nessun cambiamento per la disciplina che consente il ricorso al lavoro occasionale accessorio per un committente pubblico.
Comunque, un committente pubblico può utilizzare il lavoro occasionale accessorio solo e sempre nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in vigore nell’ambito del contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno, se previsto. Ne sono esclusi invece gli enti locali.
Ma c’è una novità che riguarda i buoni lavoro o voucher per il lavoro occasionale accessorio: i buoni voucher dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati e il loro valore nominale sarà aggiornato con decreto ministeriale. Queste novità hanno un obiettivo ben preciso: combattere l’uso elusivo dei buoni voucher. Ma spieghiamo in dettaglio le specificità delle modifiche.
I voucher, in questi anni, sono stati lo strumento più utilizzato in Italia per la retribuzione del lavoro occasionale autonomo. Sapete che i voucher sono speciali buoni lavoro che si acquistano preventivamente e che il lavoratore può utilizzare come un titolo di credito, in quanto può cambiare il buono presso qualsiasi ufficio postale.
I voucher comprendono la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all’Inps dal datore di lavoro, che sostiene il costo del voucher e non dovrà versare contributi previdenziali all’Inps essendo già inclusi nei voucher. Così come i buoni lavoro Inail, che comprendono anche l’assicurazione per gli infortuni.
Anche per il lavoratore il valore netto del buono è un incasso esente da qualsiasi imposizione fiscale e inoltre non incide sullo status di disoccupazione o inoccupazione del prestatore di lavoro accessorio.
Inoltre, con la riforma del lavoro il buono voucher ora dovrà essere orario, dovrà essere numerato progressivamente e dovrà contenere la data. In quanto al valore nominale dei buoni voucher, la norma stabilisce che il valore nominale sarà aggiornato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
NOTA
I buoni già richiesti secondo la precedente disciplina saranno validi fino al 31 maggio 2013, anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio. È sempre possibile, comunque, ricorrere alle consuete procedure per l’eventuale rimborso dei voucher.