La riforma del lavoro ha introdotto delle modifiche alle norme che regolano il lavoro occasionale retribuito tramite i voucher o buoni lavoro e il lavoro a chiamata.
Il lavoro occasionale si utilizza per attività lavorative occasionali. Può essere utilizzato da qualunque committente privato o pubblico che abbia bisogno di collaborazione occasionale e provvisoria, per la quale può rivolgersi a qualunque prestatore di lavoro, anche minore, ma sempre nel rispetto delle norme per la salute sui luoghi di lavoro.
Il compenso per il lavoro occasionale ha un tetto massimo di 5mila euro per anno solare se riferito alla totalità dei committenti e di 2mila euro se il committente è un imprenditore commerciale o professionista. Il lavoro occasionale per attività stagionali è rivolto di norma a pensionati e studenti sotto i 25 anni.
Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro occasionale retribuite con i buoni lavoro o voucher, anche per il 2013 rientrano in tutti i settori produttivi, con un tetto massimo di 3mila euro di retribuzione per anno solare, anche per i laoratori titolari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
In base all’articolo 72, comma 1, Dlgs 276/2003, a ogni ora di lavoro deve corrispondere un buono, allo scopo di determinare in modo preciso il tempo che ogni lavoratore può dedicare ogni anno al lavoro occasionale: di norma, non oltre 500 ore. Imprenditori e professionisti, però, non possono superare le 200 ore all’anno.
Per quanto riguarda il lavoro a chiamata o intermittente, viene retribuito in base al tempo effettivamente prestato. Il ministero del Lavoro, con la circolare 18/2012, informa che il diritto alla retribuzione scatta con la comunicazione preventiva di utilizzo, se questa non è stata annullata in seguito o modificata (articolo 35, comma 3-bis, Dlgs 276/2003).
È stata abrogata la possibilità di concordare la chiamata in periodi prestabiliti dell’anno: è compito dei contratti collettivi del lavoro individuare ulteriori periodi in cui sarà possibile utilizzare il lavoro a chiamata o intermittente. Dal 1° gennaio 2013, anche per il lavoro intermittente il lavoratore avrà diritto all’indennità addizionale o al contributo di licenziamento.
APPROFONDIMENTI
*Voucher lavoro occasionale accessorio, limite 5.000 euro annui per lavoratore
*Voucher lavoro occasionale ed accessorio sempre più utilizzato