Le attività stagionali sono più diffuse di quanto si possa immaginare; in effetti, le attività stagionali sono così definite perché non si svolgono in modo continuativo ma si concentrano in determinati periodi dell’anno.
Questo particolare contratto di lavoro risponde alla contrattazione collettiva e ad alcune disposizioni di legge; in effetti, in questo ambito occorre tenere presente l’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, la legge n.247/2007 e il decreto leg.vo n.368/2001.
In particolare, il settore turistico fa riferimento soprattutto alla contrattazione collettiva di riferimento del settore turismo e terziario, nonché all’avviso comune del 12 giugno 2008.
La legge 247/2007, per il contratto a tempo determinato, ha previsto e che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dal superamento del predetto periodo.
Questa regola però non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ,stabilendo quindi la deroga al tetto massimo di durata dei contratti a tempo determinato per le attività stagionali.
Il decreto legislativo n.368/01, attuando la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES , pone in particolare risalto alla prestazione lavorativa stagionale, legittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro e modula, in maniera specifica rispetto alla generalità dei contratti a termine, il diritto di precedenza dei lavoratori.
Questo Decreto esclude il rapporto di lavoro in ambito stagionale dalle limitazioni quantitative individuate dalla contrattazione collettiva per la generalità dei contratti a termine. In base al contenuto del decreto il lavoratore stagionale risulta titolare di un diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, da esercitarsi con specifica manifestazione di volontà entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
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