L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, con circolari n. 49 dell’ 11 luglio 2008 e n. 59 del 22 ottobre 2008, possono rientrare nella misura definita come agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.
Non solo, l’Agenzia pone in evidenza che lo speciale regime di tassazione comprende anche – ove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa – le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate.
L’Agenzia precisa che gli incrementi di produttività non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l’impresa.
Lo speciale regime di tassazione è applicabile anche alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso di lavoro diurno, e all’intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
Lo stesso regime è stato riferito anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
Salve sono lavoratore nel settore poligrafico, lavoro sempre di notte sei su sette giorni, io non riesco ancora a capire anche perchè il contratto a mio avviso non’è abbastanza chiaro, la percentuale di notturno come va calcolata? Mi spiego si calcola solo su paga base + contingenza + edr + scatto anzianità e per chi ha il super minimo aggiungere anche quello? Vi ringrazio se mi date una risposta.