In questo articolo affronteremo il tema del lavoro straordinario, un argomento spinoso e allo stesso tempo interessante. Quali sono gli obblighi del lavoratore? Esiste una differenza tra lavoro straordinario e supplementare?
Oggi, per sopperire alla debolezza contrattuale dei lavoratori, sono state definite disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo. Uno dei punti presi in considerazione dal legislatore è, appunto, il lavoro straordinario.
Si considera straordinario quella parte di lavoro che eccede la quota oraria del periodo di riferimento.
La materia dell’orario di lavoro è oggi regolata dal decreto legislativo n. 66 del 2003 che accoglie la direttiva comunitaria n. 104 del 1993, in seguito con la direttiva n. 34 del 2000 e codificata nella direttiva n. 88 del 2003.
La legge 196/1977 ha fissato l’orario di lavoro in 40 ore settimanali, ma non dice nulla sull’orario massimo giornaliero.
Ad ogni modo, si ritiene che rimane applicabile limite delle 8 ore fissato dal r.d.l. 692/1923.
Accanto alla definizione del lavoro straordinario esiste anche quello di lavoro supplementare. Il lavoro supplementare è quello prestato oltre l’orario previsto dai contratti collettivi, ma entro i limiti di legge.
Per stabilire se viene prestato lavoro straordinario non si deve considerare la singola settimana, ma il numero delle ore lavorate in un periodo di riferimento (mensile o annuale, per esempio). Se nel periodo preso come riferimento la media delle ore lavorate supera le 40 stabilite dalla legge, allora si è in presenza di lavoro straordinario.
La legge, per tutelare la parte debole del rapporto di lavoro, ha stabilito rigide norme: il lavoro straordinario non è ammesso per più di due ore giornaliere e, in ogni caso, con il limite di 12 ore settimanali. Inoltre, in assenza di regole collettive (assenza di un CCNL) occorre il consenso del lavoratore e non può superare le 250 ore annuali.
Per esempio, i limiti orari previsti dal CCNL dell’industria metalmeccanica al lavoro straordinario per ciascun lavoratore sono:
- 200 ore per le aziende con più di 200 dipendenti
- 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti
- 260 ore per le attività di manutenzione, installazione e montaggio di impianti
Sono ammesse deroghe in presenza di situazioni particolari, ovvero quando il lavoro straordinario è considerato inevitabile. Vale a dire in presenza di eccezionali esigenze tecniche produttive, casi di forza maggiore e per la partecipazione a mostre, fiere o manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni retributive previste dai CCNL, ma, in assenza di una specifica determinazione, la legge stabilisce una misura del 10% della paga oraria o, in alternativa, il lavoratore può anche usufruire di riposi compensativi.
In caso di superamento per lavoro straordinario delle 48 ore settimanali, in unità produttive con più di dieci dipendenti, il datore di lavoro e’ tenuto a informare, la Direzione provinciale del Lavoro. L’omessa comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.