Giuliano Cazzola interviene a proposito sullo schema di decreto legislativo predisposto dal governo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti).
Come ricorda l’On. Cazzola lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette attività usuranti, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per prima cosa la bozza del governo individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento.In base all’articolo 1 e comma 1 dello schema proposto dal governo, le categorie sono rappresentate da lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999 (lettera a)), i lavoratori dipendenti notturni, così come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (lettera b)).
Più specificamente, sono considerate mansioni usuranti quelle svolte da lavoratori impegnati in lavoro a turni – ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2003 – che svolgano tale attività in periodo notturno, cioè il lasso temporale di 7 ore compreso tra la mezzanotte e le 5 di mattina.
Come ricorda Giuliano Cazzola per essere considerati impegnati in mansioni usuranti tali lavoratori devono comunque possedere due ulteriori requisiti, e cioè lavorare almeno 6 ore nel periodo notturno e per un numero minimo almeno pari a 78 giorni lavorativi annui, nel caso in cui gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento anticipato tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, e con un numero minimo almeno pari a 64 giorni lavorativi annui in caso di raggiungimento dei predetti requisiti a decorrere dal 1° luglio 2009 (n. 1).
Lo schema precisa che al di fuori dei casi precedenti, sono considerati lavoratori impegnati in mansioni usuranti i lavoratori dipendenti che svolgono il loro lavoro nel periodo notturno per almeno 3 ore per periodi di lavoro effettivo di durata pari all’intero anno lavorativo e gli addetti alla cosiddetta linea catena, ad esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato (lettera c)).
Così com’è previsto attualmente, lo schema conferma che rientrano tra i lavoratori usuranti i conducenti – articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 – di veicoli pubblici di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (lettera d)).
La CGIL, per voce di Vera Lamonica, segretario confederale, è abbastanza soddisfatta del passaggio alla Camera
Proprio per ciò che riguarda il lavoro notturno, ci siamo battuti affinchè il numero di notti annue non superasse le 64 notti. E, infatti, nel decreto è previsto che chi svolge un numero di notti annue da 64 a 71 potrà andare in pensione un anno prima, da 72 a 77 notti due anni prima, da 78 in poi sono previsti tre anni di anticipo. Sembra essere questo un punto acquisito visto che sono state forti le pressioni per andare molto oltre le 64 notti