Una separazione o un divorzio rappresentano sempre un evento estremamente traumatico nella vita di chiunque, difficile al punto da costringere chi ci passa ad attraversare quelle che, nella psicologia classica, sono identificate come le cinque fasi del lutto, creando una equivalenza (con le dovute proporzioni) fra la perdita di una persona cara e la fine di un rapporto di amore.
Quando nasce un legame che porta al matrimonio, la speranza di chiunque si trovi in quella situazione è sempre che quell’amore possa durare per tutta la vita. I fatti, e in particolare una valutazione statistica degli stessi, ci dicono che non è così. A maggior ragione in questi ultimi decenni, in cui la percentuale di matrimoni che naufragano è sempre maggiore. Tutto questo è già difficile da affrontare in assoluto; quando poi dal matrimonio siano nati anche dei figli, il tutto diventa decisamente e drasticamente più complesso da gestire sotto mille punti di vista.
L’assegno di mantenimento al coniuge
Il coniuge che non abbia redditi propri atti a consentirgli di mantenere il precedente stile di vita può beneficiare dell’assegno di mantenimento, imposto dal giudice e, sempre da quest’ultimo, determinato nel suo ammontare sulla base dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro. Statisticamente, è molto più frequente che il coniuge ad aver diritto a ricevere l’assegno sia l’ex moglie, per motivi storico-sociali legati al fatto che molto più spesso sia lei ad abbandonare, o comunque mettere in secondo piano, le proprie aspirazioni professionali in favore della famiglia.
Questo assegno, tuttavia, non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione.
L’assegno di mantenimento ai figli
Qualora dal matrimonio siano nati anche dei figli, la situazione si fa più complessa: innanzitutto va detto che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
Dopo la separazione, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, la permanenza presso ciascun genitore e la loro situazione reddituale.
Sono comunque rilevanti, anche ai fini legali, gli accordi liberamente presi dai genitori o, in assenza, varranno le disposizioni del giudice che, ovviamente possono variare o essere aggiornate nel tempo in base alle mutate condizioni dei soggetti.