Il nostro Paese è abbastanza all’avanguardia in fatto di legislazione sociale tanto che le due leggi principali in materia, legge 104/92 e il decreto 151/2001, possono ben rappresentare il fiore all’occhiello di una politica sociale condivisa dalle parti sociali e dalla maggioranza del Paese.
In realtà, il recente provvedimento del governo in fatto di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, in attuazione della delega ex art. 23 della legge n. 183/2010, ha, in sostanza, rivisto la materia.
Possiamo ben dire che l’intera materia dei permessi retribuiti legge 104 è rivolta ai portatori di handicap in genere con risposte precise e articolate a seconda della loro gravità, articolo 3 della legge 104/92.
La normativa è estesa a tutti i lavoratori subordinati, del settore privato e pubblico, così come chiarito dalla circolare n. 114/2008. Quando parliamo di lavoratori in questo caso ci vogliamo riferire a tutti indipendentemente dalla qualifica rivestita o dalla categoria di appartenenza.
La risposta dello Stato, in questo caso dell’Inps preposto dallo stesso come unico Ente di riferimento della normativa, è articolata perché intende coprire ogni particolare situazione. In effetti, oltre alla possibilità di ottenere i benefici in modo flessibile, ovvero tre giorni al mese o frazionabili a ore, il permesso spetta o al lavoratore che sono portatori di handicap con disabilità grave o, in alternativa, ai genitori, sempre lavoratori subordinati, che hanno figli con gli stessi problemi di salute.
La possibilità viene anche estesa al coniuge, ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti; ma il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi mensili possono anche essere utilizzati dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.
Per ottenere il beneficio è necessario presentare domanda, con tutta la documentazione di riferimento, online all’Inps e per conoscenza al datore di lavoro utilizzando la modulistica dell’Istituto di riferimento. La domanda, con tutta la documentazione.
Alla domanda deve essere allegato il certificato rilasciato dalla Commissione che deve deliberare sullo stato di invalidità, il certificato provvisorio del medico specialista nella patologia denunciata e, in caso di certificazione provvisoria, la dichiarazione di consapevolezza nella quale si riporti l’accettazione del richiedente, in caso di rigetto della domanda in sede definitiva, della restituzione di quanto fruito.
In alternativa al certificato medico della commissione, i portatori di sindrome di Down possono presentare il certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del cariotipo e per grandi invalidi di guerra occorre l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o copia del decreto concessivo.
anche io sono un invalido del 75%