La legge 104/92 ha il merito di mettere a punto una serie di norme che permettono ad un lavoratore di usufruire di particolari tutele per rispondere in maniera appropriata alle diverse esigenze di familiari in possesso di disabilità grave.
In particolare, all’articolo 33, comma 6, è previsto che il lavoratore possa scegliere, nei limiti oggettivamente ammessi, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e/o il divieto di trasferimento, senza il suo consenso ad altra sede, sia invocabile, tra gli altri, anche dalla persona con handicap in situazione di gravità .
Esiste però un problema; in effetti, uno dei requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione della tutela relativa al trasferimento, è che il provvedimento richiesto deve essere possibile per il datore di lavoro, ossia l’applicazione della previsione non deve pregiudicare in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.In questo senso, allo scopo di chiarire meglio il disposto, è intervenuta più volte la Corte di Cassazione fino ad arrivare alla Corte Costituzionale.
A riguardo, è possibile, senza dubbio, riferirsi a titolo d’esempio alla sentenza del Tribunale di Bari del 25 ottobre 1999 secondo cui la locuzione ove possibile, così come riportato al comma 5 della legge 104/92, deve ritenersi applicabile, secondo l’interpretazione per analogia, anche al comma successivo e deve ritenersi esclusivamente in ambito oggettivo: ovvero, in questo caso il datore di lavoro non può esprimere impedimento adducendo motivi strettamente organizzativi.
Secondo le differenti sentenze, pare evidente, che la giurisprudenza intenda fare una netta distinzione tra interesse legittimo del lavoratore e un suo diritto soggettivo: nel primo caso è ammissibile da parte del datore di lavoro manifestare un dissenso, mentre nella seconda ipotesi, visto che un diritto di questo tipo non è negoziabile, il datore di lavoro non può manifestare un suo diniego in presenza di motivi contenuti nella legge 104/92.
In realtà , il diritto non è poi così lineare perché quando si parla di trasferimento il datore di lavoro, per motivi di carattere organizzativi, può anche non ritenere di dover coprire un dato posto vacante in organico: la giurisprudenza non può interferire sulle disposizioni organizzative di un’impresa.
buon giorno chiedo di sapere se l’azienda puo trasferire un dipendete che isufluisce della 104 a distanza dal luogo di residenza dell’anziano e se posso chiedere il risarcimento delle spese che sto affrontando sia x me e dell’anziano grazie della vostra collaborazione.