L’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 ha introdotto alcune nuove regole nel caso in cui assistente e assistito vivono distanti e che possono far sorgere dubbi interpretativi sulla modalità applicativa tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro.
In effetti, l’articolo 6, in vigore dallo scorso 11 agosto 2011, ha aggiunto il comma 3 -bis all’articolo 33 della legge n. 104/92 , i cui si prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
A questo proposito diventa necessario stabilire in che cosa deve consistere l’altra documentazione che deve risultare idonea ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, in mancanza del titolo di viaggio quali biglietti del treno, treno, autobus, aereo o pedaggi autostradali.
Questa richiesta è indispensabile per superare qualsiasi contenzioso e definire quando può essere sufficiente esibire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 comma 1 del dpr n. 445/2000.
Non solo, è necessario anche chiarire se, così come consentito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 119/2011 per il congedo straordinario spettante per cure agli invalidi civili, la documentazione possa essere anche cumulativa e quindi riferirsi, ad esempio, a permessi intervenuti in un arco temporale sufficientemente ampio.
Un altro aspetto da considerare è la nozione di residenza, così come richiesto dal comma 3 bis dell’articolo 33 della legge n. 104/92 visto che all’articolo 24 della legge n. 183/2010 si è intervenuto considerando il domicilio della persona da assistere in luogo della residenza, comma 5.
Questa considerazione non è di poco conto perché residenza, comma 3, non è lo stesso del termine di domicilio, comma 5: domicilio e residenza nell’accezione tecnico-giuridica non sono sinonimi.
Come da più parti richiesto è necessario chiarire queste contraddizioni per meglio offrire risposte certe a chi ha la necessità di ricorrere a queste facilitazioni che la legge concede.