L’articolo 4 dello schema per il riordino dei permessi modifica il comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.
Il nuovo dettato impone che la fruizione dei congedi, ex articolo 33 della legge n. 104/1992, è riconosciuto in alternativa alla previsione contenuta al comma 1 (due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap) ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.
La nuova disposizione ridefinisce, recependo alcune sentenze della Corte costituzionale (sentenze 233/2005, 158/2007 e 19/2009), l’ambito dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità (coniuge, genitori anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi) che degrada soltanto in caso di decesso, invalidità o mancanza dei familiari aventi titolo prioritario.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio).
Non solo, si alza a 43.579 euro per l’anno 2011 l’importo complessivo massimo dell’indennità e della contribuzione figurativa spettanti per il congedo di durata annuale.
Infine, si prevede che il congedo viene concesso a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno o che il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.
L’assistenza, poi, allo stesso figlio con handicap grave i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l’altro genitore non può fruire degli altri benefici previsti dall’ordinamento per la medesima situazione.
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa: precisazione importante perché risolve il contenzioso in caso di diversi datori di lavoro in uno o più rapporti successivi. Il diritto scatta entro sessanta giorni dalla richiesta.