Sul supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre del 2010 è stata pubblicata la legge finanziaria n. 220 del 13 dicembre 2010.
La legge di stabilità, o legge finanziaria, è composta da un solo articolo che contiene 171 commi e 2 allegati, oltre a 3 tabelle.
La nuova legge di stabilità entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011, ad eccezione di quelle dei commi da 42 a 46, in vigore dal 21 dicembre 2010.
Il comma 37 prevede un allargamento, nei limiti delle diecimila unità, della platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione con un decreto concertato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con quello dell’Economia e delle Finanze, oltre al Ministro dello sviluppo economico.
In effetti, allo scopo di assicurare un efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell’occupazione e tenendo conto delle risorse del fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266, si è deciso di fissare una quota di 10 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.
Il decreto dovrà essere adotatto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ricordiamo che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6, riguardano i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Le disposizioni riguardano anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, così come prevede l’articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 e i lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.