Il Senato ha approvato nella seduta del 7 dicembre la legge di Stabilità, ex legge finanziaria, per l’anno prossimo con il testo approvato dalla Camera.
Com’è ormai tradizione, la legge di Stabilità è composta da un articolo e ben 169 commi ed entrerà in vigore dal primo gennaio del 2011.
Il testo approvato dal Senato elimina il comma 10 dell’articolo 1 della legge 247/2007 che prevedeva, a decorrere dall’anno 2011, un aumento di 0,09% delle aliquote contributive al fine di offrire maggiori risorse finanziarie all’assicurazione generale obbligatoria, AGO, e alle sue forme sostitutive ed esclusive sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti, alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’Inps.
Non solo, l’aumento doveva anche pesare sulle gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.
Inoltre, il dispositivo stabilisce che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche saranno incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
La legge di Stabilità è intervenuta anche sui trattamenti pensionistici.
In effetti, a questo proposito risulta modificato l’articolo 12, in particolare il comma 5, del decreto legge 78/2010, relativo all’applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 nei limiti di 10mila soggetti beneficiari.
Tra i beneficiari della disposizione, ovvero lavoratori collocati in mobilità secondo i criteri previsti dagli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 e sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, vengono considerati, oltre quelli indicati al comma 2, anche i lavoratori indicati al comma 1 dell’articolo 7 della legge 223/1991.
Inoltre il ministro del Lavoro può disporre il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.
Ritorneremo comunque sui contenuti della legge.