La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire la sua posizione in merito all’installazione degli impianti di videosorveglianza; infatti, in base alla sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento autorizzativo, espressione del loro assenso.
Ricordiamo che un datore di lavoro, in un momento iniziale, è stato riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per aver fatto installare un sistema di videosorveglianza per controllare i propri dipendenti, senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a maggior ragione, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti.
Per la Suprema Corte, è stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento di autorizzazione, e anche se non vi è stato un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o la commissione interna di cui art. 4 legge 300/70, non si può ignorare il dato obiettivo del consenso dei lavoratori.
In effetti, per la Corte di Cassazione il giudice di merito avrebbe dato un’interpretazione della norma eccessivamente formale limitandosi a constatare la mancanza del consenso delle rappresentanze sindacali e stabilendo che ciò desse luogo automaticamente all’infrazione contestata.
► Il controllo dei lavoratori e la tutela prevista dallo statuto dei lavoratori
In realtà, il datore di lavoro aveva già acquisito il consenso di tutti i dipendenti; in questo modo, il giudice di merito non ha correttamente interpretato la norma sotto il profilo oggettivo.