Il Codice Civile stabilisce che l’associato può recedere in qualsiasi momento dall’associazione costituita a tempo indeterminato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in maniera formale agli amministratori, e ha validità a partire dallo scadere dell’anno in corso, se la stessa è stata presentata almeno tre mesi prima del termine dell’esercizio solare.
Il rapporto di associazione può pertanto essere sciolto nelle modalità e nei termini stabiliti dalla forma di associazione partecipata, salvo diverso accordo tra gli associati. In ogni caso, strumento fondamentale per poter manifestare la propria intenzione di dimettersi dal ruolo ricoperto nell’associazione è rappresentata dalla lettera di dimissioni, che – seppur realizzabile in testo libero – dovrà contenere alcuni elementi qualitativi di principale indicazione.
Innanzitutto, è necessario indirizzare la lettera di dimissioni alla sede dell’associazione, prevalentemente nella persona indicata (segretario). Il testo può seguire le linee guida che ora riportiamo:
Oggetto: dimissioni
Egregi Signori,
con la presente intendo rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di [INDICARE IL RUOLO RICOPERTO NELL’ASSOCIAZIONE, ES. SOCIO ORDINARIO, CONSIGLIERE, PRESIDENTE, ECC.] di questa Associazione, come previsto dall’art. [INDICARE NUMERO DI RIFERIMENTO] del nostro Statuto.
Vogliate pertanto considerare quale termine ultimo della mia posizione di [RIPORTARE L’INDICAZIONE DEL RUOLO RICOPERTO NELL’ASSOCIAZIONE] il giorno [INDICARE IL GIORNO ULTIMO DI COPERTURA DELLA POSIZIONE].
Distinti saluti.
► FAC SIMILE LETTERA DI DIMISSIONI
La lettera di dimissioni potrà essere consegnata a mano nella sede dell’Associazione o, in alternativa, inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. È inoltre sempre consigliabile – soprattutto in caso di deroga agli ordinari termini di preavviso per il recesso dall’Associazione – assumere le opportune iniziative con largo anticipo (es. consultazione soci per la formalizzazione della deroga stessa, e così via).
► LETTERA DI DIMISSIONI LAVORO
L’autonomia statutaria concessa dal Codice Civile potrebbe inoltre comportare delle sostanziali modifiche rispetto alla disciplina generale. Vi consigliamo pertanto di consultare una versione aggiornata dello Statuto prima di inoltrare la lettera di dimissioni dall’associazione.