Buone notizie per i praticanti legali: non è dovuta la tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione al primo anno nell’apposito registro dei praticanti.
Il R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, prevede che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997 n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.
Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
Durante il primo anno di iscrizione, il praticante non è ammesso all’esercizio della professione forense che invece può essere svolta dai praticanti procuratori dopo un anno dall’iscrizione nel registro.
Inoltre, è opportuno ricordare che l’esercizio del patrocinio e delle
funzioni stabilite sono possibili solo dopo il secondo anno di iscrizione con la condizione di aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto.
Solo nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, la tassa sulle concessioni governative non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.
Questo è autorevole parere dell’Agenzia delle Entrate che elimina un’imposizione priva di fondamento normativo in favore della libera professione.