La Corte Costituzionale non ha lasciato ombre: il padre che esercita la libera professione non può usufruire dell’indennità di maternità in luogo della madre.
In questo modo, la Suprema corte ha ritenuto non ammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Appello di Firenze e di Venezia in merito ad un dubbio interpretativo dell’articolo 70 del decreto 151/2001.
In effetti, secondo la formulazione della norma non si prevede il diritto del padre che esercita una libera professione a percepire l’indennità di maternità al posto della madre.
In sostanza, la Corte non ha ritenuto il testo dell’articolo in contrasto con le norme costituzionali, ossia non esiste nessuna discriminazione quando si prevede che alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
La decisione della Corte ha rigettato le interpretazioni delle Corti di Appello perché il testo non presenterebbe una disparità di trattamento fra i genitori, impedendo loro di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio tutelerebbe il figlio, sia pure sotto un profilo economico, stante che si tratta di indennità e non di congedo obbligatorio.
Infatti, secondo le Corti di Appello la formulazione del testo legislativo porrebbe in evidenza una disparità di trattamento tra il padre lavoratore dipendente e quello libero professionista.
Nel primo caso, il testo prevede che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 285, ha dichiarato inammissibile la questione.
Secondo l’autorevole parere, l’articolo 70 del decreto legge fornisce alla professionista un valido strumento, l’indennità economica, che permette di poter decidere se sospendere o meno la sua attività lavorativa non incidendo per nulla sul principi di parità fra genitori.