Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce un principio importante, ovvero è licenziabile un dirigente che rifiuti un trasferimento non ponendolo alla stessa stregua di un comune lavoratore dipendente.
Infatti, con la sentenza n. 4797 del 26 marzo 2012 la Cassazione, richiamando principi più volte affermati dalla propria giurisprudenza, ha affermato la legittimità di un licenziamento comminato da una impresa nei confronti di un proprio dirigente che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento.
Parliamo di un dipendente di una Banca con la qualifica di vice direttore centrale che contestava la decisione degli organi dirigenziali in merito all’illegittimità del licenziamento intimatogli, con la reintegrazione nel posto di lavoro e con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, compresi quello biologico, quelli all’immagine e alla vita di relazione.
Per la Corte di Cassazione l’unico motivo al fine di dichiarare l’illegittimità poteva essere riscontrata nell’eventuale prova della ritorsione dell’azienda verso il proprio dipendente, così come stabilito dalla stessa Corte con sentenza n. 17087 dell’8 agosto 2011.
La Suprema Corte, ravvisava la sussistenza letterale della comunicazione inviata al dipendente dove veniva precisato che per le esigenze di riorganizzazione dell’azienda, comportava la riduzione dell’organigramma e la soppressione della posizione di lavoro occupata dal dirigente. Nel caso di specie, non poteva ravvisarsi neppure la violazione delle leggi 604/66, 300/1970 e 108/1990, perché la disciplina limitativa del potere di licenziamento non è applicabile ai dirigenti convenzionali, siano essi apicali, medi o minori, eccezion fatta per gli pseudo-dirigenti, cioè coloro i quali hanno compiti in alcun modo riconducibili alla declaratoria del dirigente.
Infatti, così come posto anche in evidenza anche nella sentenza n. 25145 del 13 dicembre 2010 o n. 14835 del 24 giugno 2009
la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 604 del 1966, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè d aritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezioni degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declatoria contrattuale del dirigente