Una tipologia di licenziamento che pone dei dubbi sulla possibilità della sua inclusione nell’ambito della nuova conciliazione obbligatoria: lo esclude a priori la direzione regionale del Lavoro della Lombardia, con una nota (protocollo n. 12886 del 12 ottobre).
Ricordiamo che il periodo di comporto è riferito all’arco temporale durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore assente (leggi anche Il licenziamento e il periodo di comporto. Il datore di lavoro, infatti, in caso di licenziamento per superamento del comporto, ovvero del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, deve prima informarsi presso la direzione territoriale del lavoro sulla possibilità di svolgere la procedura di conciliazione obbligatoria (legge 92/2012) e verificare se il lavoratore ha superato il comporto.
La procedura davanti alla Dtl, secondo la direzione regionale, si può applicare solo in caso di licenziamenti per esigenze aziendali, in quanto l’ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto (articolo 2110 del Codice civile) non integra il licenziamento per giustificato motivo e non è soggetta alla procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/66.
Per quanto riguarda il giustificato motivo oggettivo per il licenziamento per superamento del comporto, la legge 92/2012 riscrivendo l’articolo 7 della legge 604/66, ha stabilito una procedura: un datore di lavoro con più di 15 dipendenti, che vuol procedere al licenziamento di un lavoratore per superamento di comporto, deve prima darne comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) del luogo dove il lavoratore presta la sua opera e trasmetterla per conoscenza al lavoratore. Il datore che non rispetta l’obbligo di seguire questa procedura rischia il pagamento di un’indennità economica tra 6 e 12 mensilità di retribuzione.
Pertanto, se il lavoratore supera il periodo di comporto, il datore di lavoro in regola con i requisiti richiesti dovrebbe prima comunicare alla Dtl la sua intenzione di procedere al recesso, con copia al lavoratore. La Dtl, a sua volta, esamina soluzioni alternative al recesso. In ogni caso, dovrebbe essere tentata la conciliazione che, in caso di esito positivo, produrrebbe la risoluzione consensuale del rapporto e darebbe al lavoratore il diritto a percepire l’Aspi dal 2013.
Contrario, invece, il parere della Cassazione. Anche se il giudice ritenesse corretto il conteggio dei giorni di assenza e giustificato il licenziamento per superamento del comporto, solo per violazione della procedura, il datore sarebbe condannato a versare al lavoratore un’indennità di risarcimento compresa fra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale.
In ogni caso, il datore che voglia procedere al recesso e al relativo licenziamento per superamento del periodo di comporto deve comunque inviare la comunicazione contenente l’intenzione di procedere al recesso alla Dtl di riferimento.
*Periodo di comporto, no al licenziamento se la malattia deriva da un ambiente di lavoro insalubre