La Cassazione, con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, ha affermato che è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per assenza del lavoratore dal proprio domicilio, durante il periodo di malattia, al fine di effettuare acquisti e altre attività quotidiane.
La Suprema Corte ha evidenziato la mancanza della motivazione adeguata e logica circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato.
Lo stato di malattia può essere controllato dal datore di lavoro ( o dall’Inps) mediante visite fiscali di controllo.
Il lavoratore, deve quindi essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche o i giorni festivi, in fasce orarie prestabilite:
10.00-12.00 oppure 17.00-19.00
In caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare il medico deve informare la sede Inps che a sua volta avvisa il datore di lavoro.
Intal caso la sanzione che Inps applica al lavoratore è la perdita del trattamento economico in varie misure.
Infatti, il lavoratore deve cooperare all’effettuazione delle viste domiciliari sia non allontanandosi dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità sia permettendo l’ingresso in casa del medico.
La giurisprudenza ha analizzato la possinilita per il datore di lavoro di sanzionare anche sotto il profilo disciplinare il lavoratore assente ingiustificato alla visita fiscale.
La sentenza della Cassazione n. 21 maggio 1998 n. 5090 afferma che l’assenza del lavoratore configura un’inadempienza anche verso il datore di lavoro, poichè il datore di lavoro ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa, pertantoha interesse a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce la prestazione.
La sentenza della Cassazione 20 marzo 2007 afferma che ( a differenza della più recente sentenza in oggetto) che il lavoratore può essere sanzionato anche con il licenziamento per giusta causa.
Infatti secondo la Cassazione del 2008 n. 3226, la violazione da parte del lavoratore assume rilevanza di per sè, a prescindere dallo stato di malattia.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Dpl di Modena.