In materia di autocertificazione è necessario precisare che in campo internazionale si precisa che le disposizioni relative alla decertificazione si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Occorre precisare che esistono fattispecie escluse dall’autocertificazione ed in proposito si sottolinea che l’articolo 49 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato delle disposizioni nuove introdotte dall’art.15 della legge n.183/2011 e, pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero il DURC, nel confermare nella sostanza la precedente disciplina, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha precisato che l’articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali.
Come precisato nel messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto nei casi previsti dal legislatore dove il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione. Analoghe considerazioni vanno svolte per il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex ENPALS e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale.
Le medesime considerazioni valgono per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche , in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Inoltre, deve ritenersi che quanto previsto dall’art. 4 comma 2 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, per i verbali di invalidità civile, possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria.
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