Il Governo Monti ha modificato attraverso la recente riforma del lavoro i limiti di reddito previsto al fine di poter essere inquadrati come lavoratore occasionale e accessorio. Infatti, il nuovo disposto fissato dalla Legge di riforma del mercato del lavoro 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.
A questo riguardo occorre precisare che le modifiche impattano su un nuovo limite economico insieme agli ambiti di attività e tipologie di prestatori.
Infatti, la nuova formulazione legislativa impone un nuovo limite economico dove i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento, ecco la novità , alla totalità dei committenti. Pare opportuno precisare che il nuovo limite va inteso come netto ed è pari a 6.660 euro lorde.
Non solo, lo stesso disposto ha anche previsto che le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti non possono superare i 2.000 euro per ciascun committente, fermo restando il limite dei 5000 euro, e anche in questo caso il limite dei 2mila euro deve essere inteso al netto e, dunque, pari a 2.666 euro lorde.
In riferimento all’anno 2012, il compenso generale per prestatore di 5mila euro o di 2mila complessivi nell’anno solare, per prestazioni effettuate a favore di imprenditori commerciali o professionisti va calcolato dall’inizio del 2012.
Per questa ragione, il prestatore può essere impiegato fino alla concorrenza di questo limite annuo, in caso contrario se ha percepito ( o superato) la somma prevista non può più essere impiegato.
Le modifcihe introdotte dalla legge di riforma ha anche eliminato i settori tassativamente indicati in precedenza, attività e tipologie di prestatori. Per questa ragione, le diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto con la sola eccezione riguarda il settore agricolo che continua a godere di una particolare trattamento.