L’INPS, attraverso la circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 intitolata come “Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2013”, ha stabilito i nuovi importi massimi delle relative indennità.
Infatti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il nostro Ente previdenziale ha stabilito i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/86.
I nuovi importi risultano anche distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento insieme alla misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. La decisione dell’INPS è una diretta conseguenza della legge 427/1980 e, così come stabilito, i nuovi tetti sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.
In particolare, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Non solo, in merito ai lavori di pubblica utilità, decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.
Si ricorda che, sempre in base alla circolare INPS, le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, l’importo è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.
In questo caso la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, l’INPS precisa che, in questo caso, trova applicazione gli importi stabiliti nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro 1.119,32).