Il nostro Ente previdenziale, attraverso il messaggio intitolato come “Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civili” n. 717 del 14 gennaio 2013, ha disposto la revoca della circolare n. 149 del 28 dicembre 2012 ritenendo che,
sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido
Il messaggio, a firma del direttore generale Nori, osserva che, in attesa della
preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l’orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’Interno
Infatti, in precedenza, il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 5 del 20 giugno 1980 e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto
all’atto del subentro nella funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili
Ricordiamo che la domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità civile deve essere presentata direttamente all’INPS per via telematica e la decorrenza della pensione di inabilità, o l’assegno di invalidità, spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, salvo diversa indicazione da parte della Commissione Medica.
Una pensione di invalidità civile da diritto a diversi benefici a secondo del grado di inabilità; infatti, con un’invalidità del 100% una persona in età lavorativa, ovvero dai 18 ai 65, ha diritto alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità – per il corrente anno la pensione è pari a 275,87 euro mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a 16.127,30 euro – e all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.
Al contrario, con un grado di invalidità pari o superiore al 74% si ha diritto all’assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità, con un importo pari a 275,87 euro in presenza di un reddito annuo personale non sia superiore a 4.738,63 euro.