In base alla legge Finanziaria 2008, le agevolazioni competono nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni. Di seguito, in dettaglio.
Se il reddito complessivo del coniuge che incassa l’assegno periodico non supera i 7.500 euro, gli spetta una detrazione fiscale pari a 1.725 euro. Se invece il reddito complessivo del coniuge che incassa l’assegno periodico di mantenimento, escluso l’assegno di mantenimento per i figli, è compreso fra i 7.500 e i 15.000 euro, la detrazione è di 1.255 euro, oltre ad una ulteriore cifra da zero ad un massimo di 470 euro.
Si ricorda che l’agevolazione fiscale per gli assegni di mantenimento non è cumulabile con la detrazione per lavoro dipendente. Infatti, la legge prevede questa detrazione fiscale per dare un sostegno economico ai coniugi separati o divorziati che incassano l’assegno periodico, ma basandosi sul presupposto che il coniuge che incassa l’assegno non percepisca redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, il coniuge che incassa l’assegno di mantenimento, ma che nel contempo abbia un lavoro e un reddito da lavoro dipendente, deve fare una scelta: o la detrazione fiscale per lavoro dipendente in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR oppure la detrazione d’imposta per i percettori di assegni periodici (comma 5-bis dello stesso articolo). Deve poi comunicare la sua scelta al proprio datore di lavoro ai fini del conguaglio fiscale di fine anno senza dover fare la dichiarazione dei redditi.
Pensiamo sia utile ricordare che la detrazione prevista dal Tuir (comma 5-bis dell’art. 13) a favore dei coniugi che incassano gli assegni periodici di mantenimento spetta sempre in misura piena. In altri termini, la detrazione fiscale non va rapportata al periodo in cui si percepisce l’assegno periodico di mantenimento nell’anno, quindi il calcolo della detrazione fiscale per chi incassa gli assegni è diverso dal calcolo per i pensionati con meno di 75 anni.