Home » L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

L’indennità per allattamento a carico dell’Inps

 Premesso che la lavoratrice ha il diritto di uscire dall’azienda per i permessi giornalieri per allattamento, si precisa però che le ore di permessi giornalieri sono a tutti gli effetti ore di lavoro con relativo diritto alla retribuzione.

Quindi anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, la lavoratrice, o il lavoratore secondo i casi, ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps.

Per i riposi giornalieri , la lavoratrice ha il diritto ad un’indennità, a carico dell’Inps, pari all’intero importo della retribuzione relativa ai permessi giornalieri per allattamento. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps stessa, in base all’art. 43 del D. Lgs. 151 del 2001.

Per quanto riguarda l’anzianità di servizio, le ferie e la tredicesima, l’art. 43 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 stabilisce che:
*i permessi giornalieri per allattamento di una o due ore sono considerati utili a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio, ma sono escluse dalla maturazione la tredicesima mensilità e le ferie retribuite.

ALTRE PRECISAZIONI
La lavoratrice non può percepire una retribuzione aggiuntiva sostitutiva, rinunciando ad una funzione basilare quale l’allattamento del bambino per il suo benessere e il suo fabbisogno nutrizionale. L’art. 10 del D.P.R. n. 1026 del 1976 precisa, infatti, che ”non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo dei riposi giornalieri per allattamento”.

Lascia un commento