L’Inps ha deciso di intraprendere un’azione legale-amministrativa per recuperare le somme indebitamente corrisposte a a titolo di trattamenti di famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi. In effetti, con la circolare n. 124 del 29 settembre 2011, comunica il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazione per trattamenti di famiglia su pensioni a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi deve essere effettuato sulla base delle medesime disposizioni applicabili agli indebiti relativi agli assegni al nucleo familiare su pensioni dei lavoratori dipendenti.
La materia è abbastanza vasta e complessa anche perché nel tempo si sono accavallate interpretazioni e nuove disposizione che, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 2033 c.c. e seguenti del Codice civile, hanno dettato le condizioni per la recuperabilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente corrisposte.
In particolare, l’articolo 2033 del codice civile stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (articolo 820 e seguenti) e agli interessi (articolo 1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (articolo 1147), dal giorno della domanda (Codice di Procedura Civile 163).
In questo caso, per i pagamenti indebiti in ambito pensionistico effettuati fino al 31 dicembre 2000 trova applicazione l’articolo 38, commi da 7 a 10, della legge n. 448/2001, nonché, relativamente al periodo fino al 31/12/1995, l’articolo 1, comma 260, della legge n. 662/1996; mentre, per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001, trova applicazione l’articolo 13, legge n. 412/91.
Nel corso del tempo si è stabilito poi che la recuperabilità delle indebite corresponsioni di quote aggiuntive di pensione a carico delle Gestioni dei lavoratori autonomi a titolo trattamenti di famiglia deve essere verificata secondo i seguenti criteri:
- la recuperabilità degli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 1996, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi dell’articolo 1, comma 260, legge n. 662/1996;
- la recuperabilità degli indebiti corrisposti anteriormente al 1° gennaio 2001, che non siano prescritti, deve essere verificata ai sensi dell’articolo 38, commi da7 a10, legge n. 448/2001 (si veda la circolare n. 84/2002);
- la recuperabilità degli indebiti corrisposti dal 1° gennaio 2001 deve essere verificata ai sensi della disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui articolo 2033 c.c. (anziché ai sensi della disciplina di cui all’articolo 13, legge n. 412/1991).