Le liste di mobilità sono degli speciali elenchi, così come prevede la legge n. 223/91, in cui trovano posto i lavoratori licenziati in attesa di un nuovo impiego.
Non tutti però possono entrare in queste liste. In effetti, le attuali disposizioni legislative consentono ai lavoratori licenziati con procedure collettive in aziende con oltre 15 dipendenti nei casi di cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro di di poter usufruire di questo importante istituto di enorme rilevanza sociale.
Accanto alle procedure di licenziamento collettive, il Legislatore ha esteso questa possibilità anche ai lavoratori licenziati individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.
Non solo, al fine di predisporre queste liste il Legislatore chiede alle parti sociali, attraverso opportune procedure, di considerare diversi criteri oggettivi.
Oltre a tenere conto delle esigenze di tipo tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, occorre tenere presenti, anche in concorso tra loro, il criterio dell’anzianità e dei carichi familiari.
In questa scelta, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dell’art. 9 del decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
La regolamentazione delle liste di mobilità è abbastanza complessa. Il Legislatore ha previsto, infatti, diverse tipologie di lavoratori che possono usufruire di questa particolare provvidenza economica e sociale.
Così, rientrano i lavoratori dipendenti da imprese che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che non abbiano la possibilità, nel corso di attuazione del programma di intervento, secondo quanto stabilisce l’articolo 1 della predetta legge, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative.
Non solo, può usufruire della procedura di mobilità il lavoratore dipendente da aziende soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che risulta licenziato a seguito di procedure concorsuali (art. 3 legge n. 223/91). Infatti, quando non è più possibile continuare l’attività lavorativa, anche con il ricorso alla cessione dell’azienda o di parti di essa, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, allora è possibile ricorrere alle procedure di mobilità.
Mi chiamo Salvatore Moffa, sono collaboratore d’azienda da più di cinque anni nella ditta di autotrasporti di mio padre. A causa di forti problemi familiari e lavorativi, lui mi vuole licenziare.
Chiedo se è possibile che io acceda alle liste di mobilità e alla disoccupazione ordinaria.