La legge tutela la colf nel caso in cui il datore di lavoro non rilascia la comunicazione di licenziamento della colf, quindi la comunicazione è obbligatoria. La colf ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione per il periodo di preavviso.
Si precisa che il rapporto di lavoro può cessare per scelta della colf o per decisione del datore di lavoro, a condizione che ci sia una previa una comunicazione di licenziamento della colf nel rispetto della legge. In base alla norma di tutela della colf nel licenziamento la legge, infatti, stabilisce dei termini e delle condizioni per il preavviso.
Se il rapporto di lavoro supera le 24 ore settimanali, la comunicazione di licenziamento della colf va data con preavviso di *15 giorni, incluse le festività (fino a 5 anni di anzianità); *30 giorni, incluse le festività (oltre i 5 anni di anzianità).
Se l’impegno di lavoro non supera le 24 ore settimanali, la comunicazione di licenziamento della colf, va data con preavviso di *8 giorni, inclusi i festivi (fino a 2 anni di anzianità); *15 giorni, inclusi i festivi (oltre i 2 anni di anzianità).
Se, invece, è la colf a dare le dimissioni i termini citati si riducono del 50% e se la colf non presta lavoro durante il periodo di preavviso, la retribuzione che le spetta in questo periodo le viene sottratta dalla liquidazione.
La comunicazione di licenziamento va trasmessa all’Inps entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Da aprile 2011 è obbligatorio trasmettere la comunicazione di licenziamento online, mediante il servizio predisposto dall’INPS per la Variazione e Cessazione, utilizzando il PIN, per accedere al Menu Servizionline/Servizi al cittadino/Lavoratori domestici del portale INPS. È possibile anche contattare il numero verde 803164 del Contact Center.
In caso di decesso del datore di lavoro, la comunicazione del licenziamento colf va effettuata tramite il Contact Center e chi effettua la comunicazione deve fornire il proprio PIN, il codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro.
La comunicazione licenziamento colf, se inoltrata in modo corretto, è valida per tutti gli altri uffici di competenza: del Ministero del lavoro, delle politiche sociali, della salute, dell’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), della Prefettura.
In mancanza di tutela della colf nel licenziamento, non è valido il divieto di licenziamento. Alla colf senza tutela viene riconosciuta *l’indennità di maternità e il divieto del suo utilizzo per la prestazione lavorativa durante la gravidanza e il puerperio.
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