La legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto diverse novità in materia di welfare orientate al lavoro, anche se rivestono carattere sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Proprio in questi giorni è stato pubblicato il Decreto Interministeriale detta norme per la fruizione di quanto già previsto nella legge di riforma del mercato del lavoro (art 3, commi 24 e seguenti- legge 92/2012).
In materia di baby sitting, la madre lavoratrice, dopo il congedo obbligatorio ed entro 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere la corresponsione di un contributo per l’acquisto di baby-sitting o per far fronte alle spese dei servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati.
Si ricorda che questo contributo è alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Per ottenere il contributo, la lavoratrice deve presentare la richiesta al datore di lavoro e può essere presentata anche dalla lavoratrice che ha già usufruito in parte del congedo parentale. Ogni lavoratrice può così usufruire di un contributo pari a 300 euro mensili e per un massimo di sei mesi corrisposto attraverso pagamento dei buoni lavoro o voucher, in caso di richiesta di servizio di baby-sitting, messi a disposizione presso le sedi dell’Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie o attraverso il pagamento da parte dell’INPS direttamente alla struttura interessata.
La domanda deve essere inoltrata, attraverso il suo canale telematico, all’INPS secondo le indicazioni che verranno comunicate dall’Ente previdenziale. Il nostro Ente previdenzxiale dovrà, poi, compilare una graduatoria nazionale che deve tenere conto dell’indicatore ISEE.
Ricordiamo che l’INPS dovrà, a breve, emanare le disposizione e i tempi per le domande, le istruzioni per la costituzione dell’elenco delle strutture e le modalità di pagamento dei servizi alle strutture stesse.
Per presentare la propria candidatura è necessario attendere le circolari interpretative del nostro ente previdenziale.
A questo proposito, ricordiamo che le dimissioni delle donne in gravidanza dovranno essere convalidate dal servizio ispettivo territoriale del Ministero del lavoro. Stesso discorso per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di ingresso in famiglia del bambino adottato.