La manovra 2011, quella di luglio per intenderci, all’articolo 17, comma 5, detta alcune condizioni sugli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia.
In effetti, il comma 5 riguarda la materia dell’onerosità degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2011 che ha stabilito che gli oneri per tali accertamenti non possono restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Per questa ragione, il comma 5 dell’articolo 17 fissa la destinazione di risorse , nel limite massimo di 70 milioni di euro annui, per la copertura di oneri a carico delle pubbliche amministrazioni derivanti dall’eventuale applicazione di tariffe da parte delle regioni. Alle risorse si fa fronte per gli anni 2011 e 2012, a valere sulla quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale non impiegata, in sede di riparto, a seguito della citata sentenza della Corte e, a decorrere dall’esercizio 2013, mediante riduzione di 70 milioni di euro del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
Come ha chiarito il Servizio Studi del Dipartimento bilancio, la norma in esame, per gli anni 2011 e 2012, ai fini del reperimento delle risorse finanziarie, tuttora disponibili a legislazione vigente nell’ambito del fondo sanitario nazionale, utilizza una procedura simile a quella già seguita per il 2010, disponendo che tali risorse siano ripartite in relazione agli oneri di pertinenza delle Amministrazioni pubbliche, nel rispetto del quadro delineato dall’art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla richiamata sentenza.
Infine, per quanto riguarda le visite fiscali che verranno effettuate a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio verrà stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, a seguito della verifica dell’effettiva onerosità dell’impianto normativo in esame.
Per questa ragione, al fine di assicurare la necessaria copertura, il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato verrà determinato, a decorrere dal medesimo esercizio, tenendo conto del minor fabbisogno sanitario, pari a 70 milioni, derivante alla normativa in esame.
Fonte Camera dei Deputati