La manovra 2011 di luglio ha apportato decisive modifiche al contenzioso prevedendo l’estinzione dei processi di valore non superiore a 500 euro e l’introduzione di un contributo unificato nei processi per le controversie in materia previdenziale.
In particolare, allo scopo di ridurre le code davanti alle commissioni competenti, il governo ha stabilito in base all’articolo 38 della manovra, e solo per i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’Inps pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010 e il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, l’estinzione di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.
Risulta utile ricordare, in base al contenuto della disposizione, che l’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice anche d’ufficio, mentre le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall’articolo 310 del codice di procedura civile.
Il contributo unificato nei processi per controversie in materia previdenziale è, per le cause previdenziali, pari ad un importo fisso di 37 euro, mentre il suo importo varia per le cause di lavoro. In caso di cause che interessano i pubblici dipendenti, per quelle relative alle causa di servizio e all’equo indennizzo, per il riconoscimento del danno differenziale il contributo unificato ordinario é ridotto della metà.
Il contributo, chiamato per la sua particolarità per l’appunto unificato, è in vigore dal 6 luglio ed è applicabile per tutte le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.
È anche possibile chiederne l’esenzione solo per coloro che possiedono un reddito imponibile Irpef del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari a 31.884,48 euro incrementati di 1.000 euro per ogni familiare convivente con il nucleo.
Fino ad ora, il contributo unificato era previsto solo per il giudizio innanzi alla Suprema Corte, si veda la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 ed era stato sospeso sino al 31 dicembre 2011.