L’Inps informa che a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie – i cui importi risultino complessivamente superiori a 90mila euro lordi annui così come stabilito dalla recente manovra finanziaria di luglio 2011– sarà dovuto un contributo di perequazione, come stabilito dalla legge 111/2011 di conversione del decreto legge 98/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
L’Inps, a questo riguardo, ha deciso di emettere la circolare 109 del 5 agosto 2011 dove sono contenute tutte le informazioni su importo del contributo, decorrenze, prestazioni soggette e modalità di effettuazione della trattenuta.
In effetti, il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza che ai fini dell’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari, sia erogati da INPS che dagli Enti diversi dall’INPS.
L’Inps ricorda che sono esclusi dal computo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite INAIL.
La trattenuta deve essere effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 e viene rideterminata a consuntivo. Non solo, l’Inps ricorda che l’importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12,00 euro annui.
In base alla comunicazione, l’ente ricorda che relativamente ai trattamenti pensionistici erogati dall’ex IPOST la trattenuta sarà effettuata sul rateo di pensione del mese di agosto 2011, mentre per quello che riguarda gli altri trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto la predetta trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese di settembre 2011, sulla quale sarà operato il conguaglio relativo al mese di agosto 2011.
Per qualsiasi altro chiarimento è opportuno rivolgersi alla sede Inps più vicina o utilizzando il portale dell’Istituto previdenziale.
Fonte Inps