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Manovra 2011, l’Inpdap e la reversibilità

L’Inpdap, attraverso la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011, ha presentato le sue considerazioni sugli influssi sul pubblico impiego in merito alla legge n. 111 del 2011. In effetti, il maggiore istituto previdenziale del settore pubblico ha illustrato le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed avente effetto sulle prestazioni erogate dall’Istituto, suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.

In particolare, l’Inpdap pone in evidenza le diverse innovazioni introdotte dalla recente manovra finanziaria 2011 che, per la precisione, non valgono solo per il pubblico impiego ma diventano applicabili per ogni settore lavorativo.

In effetti, la recente manovra ha modificato, articolo 18 comma 5, il trattamento economico legato alla pensione di reversibilità. Nello specifico, l’Inpdap ricorda che la pensione legata ai superstiti e aventi decorrenza dal primo gennaio del 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

Questa norma è stata introdotta per limitare i matrimoni tra i cittadini italiani e i stranieri extracomunitari che, grazie al nostro ordinamento, potevano percepire una trattamento economico dallo Stato italiano contraendo un matrimonio del genere.

Per via della modifica introdotta, la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci e nel caso di frazione di anno la citata riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Si ricorda che la riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti o
inabili.

Come l’Inpdap precisa, resta, ad ogni modo, confermato il regime di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 (tabella F), ove applicabile secondo le regole generali.

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