La manovra di luglio 2011, legge 111/2011, ha introdotto diverse nuove disposizioni che prevedono modifiche ai trattamenti pensionistici del personale degli enti pubblici creditizi, comma 10 articolo 18. Infatti, il comma 10 dell’articolo 18 ha autenticamente interpretato l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 357/1990, il quale prevede che
la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto
nel senso che la quota del trattamento si deve determinare con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
Questa interpretazione autentica conferma i criteri adottati dall’Istituto illustrati con la circolare n. 295 del 28 dicembre 1991.
Non solo, con il comma 22, ossia l’affidamento all’INPS delle funzioni di accertamento sanitario invalidità civile: si consente alle Regioni di affidare all’INPS, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere l’invalidità civile.
Infine, con il comma 22-bis si interviene sul contributo di perequazione. Secondo tale disposizione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 si istituisce un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Come avevamo già in precedenza posto in evidenza, questo contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
A questi importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Non solo, risultano comprensivi anche i trattamenti della gestione ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
Fonte Inps.