La recente manovra economica, seppure non tocca nessun beneficio economico e normativo in favore ai disabili titolari di invalidità civile, intende dare un taglio sull’enorme contenzioso civile gestito dal maggiore ente previdenziale italiano, ossia l’Inps.
In effetti, con la manovra 2011 si cerca di porre un freno agli oltre 800.000 pratiche presenti presso l’Inps producendo, in questo modo, un sovraccarico della giustizia e degli uffici previdenziali.
Il contenzioso in questo campo riguardano gli stati invalidanti quali la cecità o la sordità civile fino ad arrivare all’inabilità e l’invalidità pensionabili, ovvero quelle riconosciute ai lavoratori alla presenza di un minimo di versamenti contributivi divenuti disabili parziali o totali nel corso del loro percorso professionale.
In base al contenuto della manovra 2011 si propone di modificare il Codice di procedura civile introducendo uno nuovo articolo, ossia l’articolo 445 bis.
Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio al fine di risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile con ripetute udienze.
Con il nuovo sistema si introduce l’istanza di accertamento tecnico come l’unico strumento per opporsi ad una decisione Inps: con l’accertamento, presentato al tribunale, si verifica, in modo preventivo, le pretese condizioni sanitarie che si intende far valere.
Una volta accettata la consulenza tecnica d’ufficio non è più possibile presentare ricorso e non è nemmeno possibile presentare istanza di appello alla sentenza di primo grado: il ruolo del consulente tecnico diventa così centrale, anche se questo comporta un nuovo e più preciso problema.
Non è definito, in effetti, da nessuna parte la qualifica che deve rivestire il consulente nominato dal Tribunale: medico legale o piuttosto un medico specialista esperto della patologia da esaminare, in pratica si potrebbe verificare il coinvolgimento di figure mediche senza il minimo bagaglio tecnico sulle tematiche da esaminare.
La sentenza emessa poi dal giudice è inappellabile, anche se siamo presenti ad un solo grado di giudizio. Non solo, il testo presentato dal governo intende anche semplificare la partecipazione del medico legale Inps in un contenzioso del genere rispetto a quella del consulente tecnico di parte.
Ricordiamo che queste disposizioni entreranno in vigore dal primo gennaio 2012.