Secondo l’autorevole quotidiano “Il Sole 24ore”, il rigore chiesto dal governo è tipicamente italiano perché la legge predisposta dal consiglio dei ministri prevede diverse eccezioni.
In effetti, per applicare correttamente la nuova imposta del 20% sulle rendite finanziarie si devono tener conto di diverse eccezioni visto che in molti strumenti finanziari rimane in vigore la vecchia aliquota del 12,5%, parliamo a questo proposito di obbligazioni e altri titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni emesse dagli Stati esteri, titoli di risparmio per l’economia meridionale e piani di risparmio a lungo termine, ossia quelli noti come PAC.
Infatti, nel decreto presentato trovano poste le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
Mentre, al contrario non si applica la quota del 20% sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto sulle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati, sulle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico, o per i titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, infine, ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Non solo, la stessa eccezione vale anche per gli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
Il legislatore ha anche deciso che la tassazione del 20% si dovrà applicare a decorrere dal 1 gennaio 2012.